October
Moratoria Bancaria
09-10-2009
In data 3 Agosto 2009 è stato siglato l’accordo tra il Governo e l’ABI, riguardante la moratoria bancaria, si tratta cioè di un’agevolazione che verrà concessa alle Pmi per i debiti che le stesse hanno nei confronti delle banche.
I vantaggi che possono derivare dalla Moratoria Bancaria sono:
- allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per fidi di cassa, Salvo Buon Fine, Anticipo fatture e Anticipo contratti;
- concessione di finanziamenti alle imprese che intendono rafforzare la propria posizione patrimoniale;
- sospensione per 12 mesi del pagamento della sola quota capitale dei mutui (l’agevolazione non riguarda infatti gli interessi, i quali devono essere regolarmente versati alle scadenze prestabilite);
- sospensione rispettivamente per 6 e 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing mobiliare ed immobiliare.
Per poter usufruire dell’agevolazione, le imprese devono rispettare tre requisiti:
- DIMENSIONE: si deve trattare di Pmi con meno di 250 dipendenti, con un fatturato non superiore a 50milioni di Euro o un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di Euro;
- CONTINUITA’ AZIENDALE: Si deve trattare, di imprese “in bonis”, ossia di imprese che si trovano momentaneamente in difficoltà finanziaria e i cui debiti non siano in sofferenza o incagliati. Sono escluse pertanto, le imprese che al 30 settembre 2008 avevano procedure esecutive in corso e che non rispettano il principio di continuità aziendale;
- TEMPO: le rate possono essere in scadenza o già scadute ma da non più di 180 giorni dalla presentazione della domanda.
Se l’impresa rispetta i suddetti parametri, può presentare domanda alla propria banca di fiducia fino al 30 giugno 2010 e se la banca aderisce all’Accordo comune, la stessa avvia l’iter di valutazione, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.
Conseguentemente si presenteranno più possibilità:
- se l’impresa alla data della presentazione della domanda è ancora classificata "in bonis" e non ha ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;
- se, nel caso in cui alla data di presentazione della domanda, l'impresa non ha posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ma ha un ritardo di pagamento inferiore a 180 giorni, la domanda sarà valutata attentamente dalla banca per capire se esistano le condizioni della continuità aziendale.
Da notare che la moratoria del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, nonché quelle per il sostegno delle esigenze di cassa, non comporta un aumento dei tassi praticati e non determina ovviamente l'applicazione di interessi di mora.
La moratoria bancaria, tuttavia, comporta, oltre agli aspetti positivi suddetti anche degli aspetti negativi per l’impresa che possono essere così sintetizzati:
- vincolo di notifica dell’adesione alla moratoria ai clienti le cui fatture sono state anticipate in banca dalla impresa richiedente. Ciò implica il portare a conoscenza della clientela della seppur temporanea situazione di difficoltà economica-finanziaria del richiedente, con possibilità che la clientela si rivolga ad altri operatori compromettendo la “continuità aziendale”;
- minaccia di alcune banche di andare a revisionare, in caso di richiesta di moratoria bancaria, le pratiche di mutuo già in essere verificando, esistenza e rispetto, di determinate covenants di cui, in situazioni normali, la banca se ne dimentica dopo l’erogazione. In caso di mancato rispetto delle covenants, l’impresa correrebbe il rischio di vedersi revocato il fido precedentemente accordato;
- preclusione di operazioni di “nuova finanza” sulla stessa banca che ha accettato la moratoria;
- peggioramento del rating di Basilea 2.
L’utilizzo della moratoria bancaria, quindi, deve essere ben ponderato tenendo conto della condizione aziendale e del rapporto con gli istituti di credito.