Il Gruppo M&P, superando le tradizionali definizioni organizzative, si pone come struttura integrata e flessibile, in grado di fornire assistenza, consulenza e formazione tramite una rete di professionisti, sia interni sia legati a realtà complementari, che condividono, da più di dieci anni, le iniziative dello Studio e hanno contribuito in maniera determinante alla sua costante crescita.

Lo studio M&P è in grado di fornire un’assistenza completa nei settori del diritto civile e del lavoro,commerciale e societario, tributario, fallimentare ed amministrativo.

L’attività di consulenza ed assistenza dello studio è rivolta,in particolar modo, a ditte individuali, società ed imprese in genere, principalmente in ordine alla redazione ed interpretazione di contratti e la gestione delle controversie stragiudiziali e giudiziali, anche inerenti al recupero dei crediti insoluti o costituzioni, trasformazione e cessione societarie o di quote o di azioni di esse.

Lo Studio fornisce ai clienti un servizio di assistenza e consulenza, sia in sede di costituzione, sia nelle attività ordinarie e straordinarie. In particolare tale servizio riguarda la scelta del tipo di società, redazione dello statuto sociale e compimento degli atti necessari alla costituzione ai sensi di norme generali e speciali di legge, nonché alla luce del nuovo diritto societario e consulenza ai soci sulle eventuali azioni da intraprendere

Lo Studio è in grado di fornire alle imprese un servizio di consulenza e assistenza nell’individuazione e nell’utilizzo di strumenti di finanza agevolata regionali, nazionali e comunitari. Ove tali strumenti non sono applicabili, lo Studio interviene, sempre a seguito delle dovute informazioni al cliente e dopo sua presa visione del tutto, con strumenti di finanza ordinaria, con esclusione del credito al consumo, quali leasing finanziari, azionari, finanziamenti con garanzie statali, finanziamenti con garanzie reali, leverage byout, aperture di credito, factoring, forfeting, etc.

Notizie ed Eventi
Moratoria Bancaria

In data 3 Agosto 2009 è stato siglato l’accordo tra il Governo e l’ABI, riguardante la moratoria bancaria, si tratta cioè di un’agevolazione che verrà concessa alle Pmi per i debiti che le stesse hanno nei confronti delle banche.

I vantaggi che possono derivare dalla Moratoria Bancaria sono:

  • allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per fidi di cassa, Salvo Buon Fine, Anticipo fatture e Anticipo contratti;
  • concessione di finanziamenti alle imprese che intendono rafforzare la propria posizione patrimoniale;
  • sospensione per 12 mesi del pagamento della sola quota capitale dei mutui (l’agevolazione non riguarda infatti gli interessi, i quali devono essere regolarmente versati alle scadenze prestabilite);
  • sospensione rispettivamente per 6 e 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing mobiliare ed immobiliare.


Per poter usufruire dell’agevolazione, le imprese devono rispettare tre requisiti:

  • DIMENSIONE: si deve trattare di Pmi con meno di 250 dipendenti, con un fatturato non superiore a 50milioni di Euro o un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di Euro;
  • CONTINUITA’ AZIENDALE: Si deve trattare, di imprese “in bonis”, ossia di imprese che si trovano momentaneamente in difficoltà finanziaria e i cui debiti non siano in sofferenza o incagliati. Sono escluse pertanto, le imprese che al 30 settembre 2008 avevano procedure esecutive in corso e che non rispettano il principio di continuità aziendale;
  • TEMPO: le rate possono essere in scadenza o già scadute ma da non più di 180 giorni dalla presentazione della domanda.

Se l’impresa rispetta i suddetti parametri, può presentare domanda alla propria banca di fiducia fino al 30 giugno 2010 e se la banca aderisce all’Accordo comune, la stessa avvia l’iter di valutazione, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.

Conseguentemente si presenteranno più possibilità:

  1. se l’impresa alla data della presentazione della domanda è ancora classificata "in bonis" e non ha ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;
  • se, nel caso in cui alla data di presentazione della domanda, l'impresa non ha posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ma ha un ritardo di pagamento inferiore a 180 giorni, la domanda sarà valutata attentamente dalla banca per capire se esistano le condizioni della continuità aziendale.

Da notare che la moratoria del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, nonché quelle per il sostegno delle esigenze di cassa, non comporta un aumento dei tassi praticati e non determina ovviamente l'applicazione di interessi di mora.

La moratoria bancaria, tuttavia, comporta, oltre agli aspetti positivi suddetti anche degli aspetti negativi  per l’impresa che possono essere così sintetizzati:

  • vincolo di notifica dell’adesione alla moratoria ai clienti le cui fatture sono state anticipate in banca dalla impresa richiedente. Ciò implica il portare a conoscenza della clientela della seppur temporanea situazione di difficoltà economica-finanziaria del richiedente, con possibilità che la clientela si rivolga ad altri operatori compromettendo la “continuità aziendale”;
  • minaccia di alcune banche di andare a revisionare, in caso di richiesta di moratoria bancaria, le pratiche di mutuo già in essere verificando, esistenza e rispetto, di determinate covenants di cui, in situazioni normali, la banca se ne dimentica dopo l’erogazione. In caso di mancato rispetto delle covenants, l’impresa correrebbe il rischio di vedersi revocato il fido precedentemente accordato;
  • preclusione di operazioni di “nuova finanza” sulla stessa banca che ha accettato la moratoria;
  • peggioramento del rating di Basilea 2.

L’utilizzo della moratoria bancaria, quindi, deve essere ben ponderato tenendo conto della condizione aziendale e del rapporto con gli istituti di credito.

Credito d' imposta fino al 70% su bollo 2008

Fissata dell'Agenzia delle Entrate la misura del Bonus relativo all'autotrasporto, introdotto dalla c.d. "Manovra d'estate".

Il credito d'imposta sarà pari al 35% dell'importo pagato a titolo di tassa automobilistica per il 2008 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e aumentata del doppio (70%) per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.

Tale credito (codice tributo “6809”) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso può essere inoltre fruito nel rispetto del “de minimis” – massimo 100.000 euro in un triennio, inteso come limite per tutti gli aiuti di Stato percepiti, sulla base di quanto stabilito dalla Ue, per il settore del trasporto su strada.

[Fonte: http://www.aziendeditrasporto.it]

Gestione separata: aliquote contributive 2009

Le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l’anno 2009 sono così fissate:

  • 25,72% (25,00 per aliquota IVS più lo 0,72 di aliquota aggiuntiva per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e, per alcune categorie, malattia) per tutti coloro che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria;
  • 17,00% per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nelle rispettive misure di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), così come quella tra associante ed associato in partecipazione è rimasta fissata nelle misure del 55% per il primo e 45% per il secondo). Nella circolare n° 13 del 28 gennaio sono inoltre riportate tutte le informazioni necessarie per il corretto versamento dei contributi dovuti.

[Fonte: http://www.inps.it]

Contributi lavoratori domestici: i nuovi importi per il 2009

Sono stati calcolati i nuovi contributi per i lavoratori domestici in vigore dal primo gennaio 2009.
Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali, sono:

    * per retribuzioni orarie fino a 7,17 €: 1,33 € (di cui 0,32 € a carico del lavoratore);
    * per retribuzioni orarie oltre 7,17 € e fino a 8,75 €: 1,50 € (0,36 € a carico del lavoratore);
    * per retribuzioni orarie oltre 8,75 €: 1,83 € (0,44 € a carico del lavoratore).

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,97 € (di cui 0,23 € a carico del lavoratore).
Quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, il contributo è dovuto senza la quota degli assegni familiari, per cui gli importi da pagare per ogni ora di lavoro sono i seguenti:

 

    * per retribuzioni orarie fino a 7,17 €: 1,33 € (di cui 0,32 € a carico del lavoratore);
    * per retribuzioni orarie oltre 7,17 € e fino a 8,75 €: 1,50 € (0,36 € a carico del lavoratore);
    * per retribuzioni orarie oltre 8,75 €: 1,83 € (0,44 € a carico del lavoratore).

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,96 € (di cui 0,23 € a carico del lavoratore).

Da notare che da quest’anno, in seguito all’aumento biennale dello 0,50% della quota a carico del lavoratore per i rapporti di lavoro tra parenti o affini, i contributi con e senza quota assegni familiari praticamente coincidono.

La prossima scadenza per il pagamento, relativamente ai contributi per il primo trimestre 2009, è il 10 aprile 2009. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, però, i contributi devono essere versati entro i dieci giorni successivi alla cessazione.
Si ricorda, infine, che, nella sezione servizi online per il cittadino, è possibile effettuare il pagamento dei contributi con il servizio “Pagamento online contributi lavoratori domestici”. La procedura consente anche la stampa della ricevuta di versamento tramite il codice BancoPosta. Sempre online, inoltre, è possibile chiedere l’invio di nuovi bollettini e utilizzare un’apposita procedura semplificata per il calcolo dei contributi dovuti.

[Fonte: http://www.inps.it]



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Autocertificazione per la richiesta del "Bonus famiglia"
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Tassa automobilistica: circolare Agenzia dell'Entrate
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